È il conduttore di un bene ad uso commerciale a dover verificare se le sue caratteristiche siano adeguate per svolgervi l'attività desiderata ed ottenere le relative autorizzazioni. Qualora non le ottenga, quindi, non scatterà alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore pure se il diniego sia dipeso proprio dalla peculiarità dell'immobile. La particolare destinazione rileverà – come condizione di efficacia, presupposto o contenuto dell'obbligo del locatore – soltanto se espressamente pattuita, non essendo sufficiente che nel contratto se ne enunci l'uso o se ne riconosca l'idoneità.
Grava pertanto sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene.
È perciò necessario che le parti deducano in condizione (o prevedano espressamente come obbligo del locatore) sia la possibilità che al bene siano apportate le modifiche occorrenti per potervi svolgere l'attività prevista sia il fatto che presenti le condizioni funzionali al rilascio delle autorizzazioni amministrative.
In via di principio, allora, può affermarsi che non è onere del locatore conseguire tali autorizzazioni e, di riflesso, qualora non riesca ad ottenerle, nemmeno sarà configurabile una responsabilità per inadempimento in capo al locatore, a prescindere dalla circostanza che il diniego dipenda dalle peculiarità del bene.